Statuto

Statuto

STATUTO PROPSY ONLUS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nei rispetto del Codice Civile e ai sensi del D.Leg. 460/97 l’associazione denominata: «PROPSY ONLUS» con sede in viale Giovanni Paolo II, n.4 nel Comune di Castel Gandolfo (RM). La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L’associazione utilizzerà, nella denominazione qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2 (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare di esercitare attività di utilità sociale e solidarietà, riguardanti i seguenti ambiti: – Assistenza sociale; – Assistenza sanitaria; – Istruzione e formazione; – Tutela dei diritti civili; – Beneficenza;
Per raggiungere le suddette finalità l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non tassativo: a) attività di formazione/informazione e cura nelle scuole rispetto a dinamiche sociali e relazionali con possibilità di accreditamento per i partecipanti; b) servizi di assistenza sociale e socio-sanitari; c) sportelli di sostegno e supporto a tutti i soggetti nelle scuole: alunni, famiglie e docenti d) possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati, istituzioni (per poter usufruire di tirocinanti) e altre realtà del terzo settore per la gestione di servizi socio riabilitativi quali sportelli d’ascolto, CIM, comunità RES, il “dopo di noi” con convenzioni ASL, possibilità di partecipare ed accedere a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali per gare per servizi, o fondi finalizzati a progetti da sviluppare. e) realizzare l’assistenza alle persone disagiate nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza), con particolare attenzione alle fasi di recupero; f) sollecitare, favorire e realizzare progetti riguardanti le strutture ed i servizi rivolti alle persone svantaggiate, secondo criteri di pluralismo, flessibilità ed integrazione; g) portare, con servizi tempestivi, anche collaborando con i servizi sociali degli enti locali, aiuto concreto a persone che siano comunque in difficoltà, nei limiti delle risorse; essere un sostegno operativo per le famiglie, in caso di temporaneo impedimento per gli stessi all’assistenza; h) costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone disagiate, dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine, anche utilizzando i mezzi di comunicazione sociale (sportello telematico, ecc.); i) sviluppare, un’azione di solidarietà promuovendo, attraverso il servizio concreto, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le persone più disagiate socialmente; j) offrire a chi ha la disponibilità di avere tempo libero la possibilità di rendersi utile nell’assistenza, valorizzando, in particolare, e stimolando la partecipazione e l’attenzione dei più giovani ed efficienti; k) stimolare le persone perché riescano a sviluppare attività che valorizzino le loro risorse; essere un punto di riferimento di un volontariato organizzato sul territorio per, evitando dispersioni di energie e favorendo Io sviluppo di sinergie in rete nell’azione dei gruppi e associazioni di volontariato nonché della cooperazione sociale; l) sollecitare e promuovere politiche sociali e culturali innovative per contribuire permanentemente, in sinergia con associazioni di volontariato, associazioni, fondazioni e cooperative sociali al riordino del settore “assistenza sociale e socio-sanitario” in una logica di servizi sociali che salvaguardino la dignità della persona in ogni circostanza di abuso, solitudine e/o di malattia; m) organizzare corsi di formazione per volontari che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione all’associazione, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle persone svantaggiate e coordinarli. n) Nel perseguimento delle finalità indicate l’Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza. o) Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci. p) L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
  1. L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 (Patrimonio e Entrate)

Il patrimonio dell’associazione è costituito: -da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà -eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio -da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. -contributi di privati; -contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; -contributi di organismi internazionali; -donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio; -rimborsi derivanti da convenzioni; -eventuali introiti da manifestazioni di interesse generale e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; -rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo; -entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; -campagne di fundraising e crowdfunding; -ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97; -fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

ART. 4 (Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono 4 categorie di soci: ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea) volontari(versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)
  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

  1. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
  2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata con decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all’assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio direttivo; Presidente; Revisore.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente il luogo e l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve: -approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; -determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; -approvare l’eventuale regolamento interno -deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; -eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; -deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.  

ART. 10 (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 11 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri soci.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

ART. 13 (Presidente)

 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 15 (Revisore Contabile)

Il Consiglio direttivo qualora Io ritenesse opportuno nomina un Revisore dei Conti, il quale dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Il Revisore dei Conti ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell’associazione. Il Revisore dei Conti controlla la gestione finanziaria dell’Associazione e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto in materia amministrativa. Accerta la regolare tenuta dei libri e presenta annualmente una relazione all’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 16 (Settori, Sezioni e affiliazioni)

L’associazione potrà strutturarsi in settori di attività e potrà altresì costituire delle sezioni o delle succursali in luoghi diversi dalla propria sede anche con programmi di affiliazione disciplinati da specifici regolamenti, identificati con nomi diversi, marchi o simboli. L’associazione potrà inoltre acquisire a titolo definitivo e/o temporaneo e/o in concessione d’uso marchi, licenze, diritti di autore o simili qualora ciò si rendesse opportuno per meglio identificare determinate attività e per raggiungere e diffondere gli scopi sociali.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.